NUOVO OBBLIGO LEGALE: DOMICILIO DIGITALE PER GLI AMMINISTRATORI

NUOVO OBBLIGO LEGALE: DOMICILIO DIGITALE PER GLI AMMINISTRATORI

Attenzione a tutti gli amministratori di società! Il 31 ottobre 2025 è una data cruciale, poiché entrerà in vigore l’obbligo di iscrivere il domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle Imprese per specifiche figure apicali.
Questa disposizione, introdotta dall’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025, modifica l’articolo 5 del decreto-legge 179/2012.
📌 CHI È SOGGETTO ALL’OBBLIGO?
L’obbligo ricade specificamente sugli amministratori di imprese costituite in forma societaria, in particolare nelle società di capitali, società consortili e cooperative. Sono tenuti all’adempimento coloro che assumono la carica di:
1. Amministratore Unico
2. Amministratore Delegato
3. In assenza dell’Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di amministrazione.
Attenzione: non sono soggetti a questo obbligo gli amministratori di società di persone, né coloro che ricoprono cariche diverse come consiglieri o Presidenti del Comitato direttivo.
📅 SCADENZE E REGOLE ESSENZIALI
È fondamentale rispettare due regole d’oro e le relative scadenze per evitare la sospensione delle pratiche e l’applicazione di sanzioni:
1. Regola di Unicità: Il domicilio digitale del singolo amministratore NON può in alcun modo coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui ricopre la carica. Il domicilio digitale deve essere univoco.
2. Per Nuove Nomine/Conferme: Coloro che vengono nominati o confermati in tali cariche (sia alla costituzione che successivamente) devono comunicare il domicilio digitale contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina. In mancanza, l’ufficio sospenderà la domanda.
3. Per Amministratori Già in Carica: Se ricopri una delle cariche designate al 31/10/2025, dovrai comunicare il tuo domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.
Il mancato adempimento di questi obblighi comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, che possono variare da un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro (sanzione raddoppiata ex art. 2630 c.c.).
✅ BUONA NOTIZIA: Se la comunicazione riguarda solo il domicilio digitale di uno degli amministratori (senza modifiche ad altri dati come domicilio fisico o rappresentanza), si applica l’esenzione dal diritto di segreteria e dall’imposta di bollo.
Agisci ora: verifica che il tuo domicilio digitale sia pronto e univoco per adempiere a questa nuova normativa entro le scadenze previste!
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